Energia modifiche contratti: la verità

modifica contratto

Energia modifiche contratti: la verità

Energia: la verità circa le modifiche unilaterali dei contratti per i servizi energetici.

 

E’ un fatto noto alla cronaca degli ultimi mesi che il DL “aiuti bis” del 9 agosto 2022 ha stabilito che fino al 30 aprile 2022 le società venditrici i servizi di gas metano ed energia elettrica non potranno apportare modifiche unilaterali di contratto. Abbiamo assistito a svariate interpretazioni e diversi tentativi da parte dei venditori di eludere questo dispositivo che regola il mercato.

Finalmente il 13 ottobre 2022 è arrivata l’interpretazione autentica e congiunta dell’AGCM, cioè del Garante della concorrenza e del mercato, e dell’Arera, il Garante per l’energia reti e ambiente.

 

Sintetizziamo quindi la posizione espressa dagli enti di controllo e regolazione.

 

Da quando e fino a quando non si possono modificare i contratti.

E’ vietato apportare modifiche ai contratti le cui nuove condizioni si sarebbero applicate dal 9 agosto 2022 fino al 30 aprile 2022. Sono incluse le variazioni che fossero state già oggetto di una comunicazione precedente al 9 agosto 2022 la cui modifica però sarebbe diventata efficace dopo il 9 agosto 2022. Ad esempio quelle modifiche annunciate a giugno 2022 che sarebbero diventate effettive dal 01 settembre 2022. Se la modifica è stata conteggiata in fattura per i consumi ad es. dal 01 luglio 2022 sono legittime.

 

Quali sono le condizioni tariffarie che possono essere modificate prima del 30 aprile 2023.

Solo i contratti a libero mercato a tariffa fissa la cui scadenza fosse già prevista dal contratto originario entro il 30 aprile 2023 si possono cambiare. Questo è dovuto al fatto che già il contratto prevedeva una scadenza e una rivalutazione della tariffa quindi NON è una modifica “imprevista”. In questa casistica sono incluse le tariffe PLACET a tariffa fissa e in scadenza.

Alcune società di vendita hanno poi elaborato alcune strategie per liberarsi degli impegni verso i loro clienti e indurli ad accettare le nuove condizioni anche senza modificare il contratto.

 

L’eccessiva onerosità.

Alcuni hanno scritto ai consumatori una lettera con la quale avvisano che non potendo modificare il contratto, cioè aumentare le tariffe, per effetto del DL “aiuti bis” ritengono che il contratto sia diventato eccessivamente oneroso (per le società!) quindi comunicano di risolvere il contratto. In conseguenza di ciò il consumatore verrebbe portato d’ufficio al mercato tutelato (sei si tratta di energia elettrica) o al “fornitore di ultima istanza” -FUI- per il servizio gas. In alternativa il consumatore dovrebbe accettare “spontaneamente” un nuovo contratto ovviamente con tariffe molto più alte. I garanti hanno giustamente ricordato che il caso della “sopravvenuta onerosità” secondo il Codice Civile deve essere stabilita da un giudice quindi non può semplicemente essere invocata dalla società venditrice.

 

L’impossibilità sopravvenuta.

Altri hanno pensato di sostenere che fosse accaduto qualcosa di imprevedibile, l’aumento del mercato all’ingrosso, che impedirebbe loro di proseguire il contratto richiamando il principio della “impossibilità sopravvenuta”. Ebbene anche in questo caso i garanti hanno chiarito che l’aumento dei costi all’ingrosso non è una circostanza che permetta loro di risolvere il contratto perché non è un evento imponderabile.

 

Il diritto di recesso con i consumatori.

Se poi venisse in mente di dichiarare semplicemente che la ditta intende recedere dal contratto ebbene questo è possibile se il contratto lo prevede, ma nel caso dei consumatori la normativa dell’Arera è disposto un preavviso di almeno 6 mesi quindi si andrebbe comunque oltre il 30 aprile 2022.

 

I contratti a tariffa variabile

I contratti a tariffa variabile per loro definizione seguono indici previsti da contratto cioè il valore della tariffa varia con il variare dell’indice a cui è legato. In parole semplici la tariffa aumenta se aumenta il mercato e viceversa diminuisce se diminuisce il prezzo all’ingrosso. Ciò non significa che il valore dei contratti a tariffa variabile siano tutti uguali. Infatti non tutti gli indici si compongono con la stessa formula e soprattutto questi contratti prevedono sempre costi fissi mensili che si pagano a prescindere; questi spesso sono differenti. Infatti contrariamente a quanto molti affermano il prezzo del mercato tutelato resta più conveniente della centinaia di offerte a libero mercato. Poche sono quelle tariffe che permettono un risparmio il quale il più delle volte è di poche decine di euro all’anno a fronte di spese che oramai superano abbondantemente il migliaio di euro.

 

Non ci credete? Provate a fare un preventivo sul sito www.ilportaleofferte.it

 

Avete dubbi? Contattate le nostre sedi il cui elenco è presente al sito www.federconsumatoripiemonte.it