Verbali mai ricevuti

Verbali mai ricevuti

Molti consumatori hanno lamentato ai nostri Sportelli di aver ricevuto dalla Società di riscossione della Città di Torino e della Regione Piemonte ingiunzioni di pagamento relative a multe per violazioni del Codice della strada, senza aver ricevuto alcuna preventiva notifica del verbale di contestazione, né di avvisi segnalanti il deposito di un plico presso il competente ufficio postale.
I consumatori hanno, inoltre, sottolineato di aver rilevato che l’ingiunzione di pagamento ricevuta riportagli estremi di una notifica del verbale a mezzo posta con codici risultati, dalle ricerche effettuate presso l’ufficio postale, invalidi.
Ciò – spiega l’avv. Elena Tavernari consulente legale di Federconsumatori – appare molto grave, in quanto, non ricevendo la notifica del verbale di contestazione della infrazione commessa e/o avvisi di deposito del plico presso l’ufficio postale, l’ignaro cittadino non ha modo di avvedersi della emissione di un verbale nei suoi confronti e si trova, quindi, nella impossibilità sia di assumere informazioni e compiere verifiche in merito, sia di inoltrare, qualora ne ricorrano i presupposti, tempestivi ricorsi, sia, in caso contrario, di poter provvedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
A far luce sulla vicenda, è intervenuto – su ricorso di un consumatore – il G.P. di Torino che, con l’interessante sentenza n.16265 del 27/05/2024, accogliendo in toto i motivi di opposizione, ha annullato l’ingiunzione di pagamento, rilevando le irregolarità procedurali delle notificazioni effettuate, che non consentono, in caso di assenza del destinatario al momento della consegna, di pervenire a una effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto.
Dalle relate si evince, infatti, che l’agente postale ha compiuto un solo accesso alla residenza del destinatario, contestualmente immettendo in buca l’atto da notificare, senza quindi effettuare la spedizione a mezzo raccomandata dell’avviso di avvenuto deposito, come invece prescritto.
Dal mancato adempimento da parte dell’agente postale delle formalità prescritte dalla norma deriva, così come stabilito dal G.P. di Torino, da un lato che i verbali non diventino titoli esecutivi ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d. S. e dall’altro che l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingua, ai sensi dell’art. 201, comma 5, C.d. S.
Un risultato estremamente positivo a difesa dei diritti.